Home / 2. Autorità competenti e Laboratori Nazionali di Riferimento / Procedure di Coordinamento e Raccordo tra la Guardia di Finanza e le Autorita' Competenti in materia di Sicurezza degli Alimenti

Procedure di Coordinamento e Raccordo tra la Guardia di Finanza e le Autorita' Competenti in materia di Sicurezza degli Alimenti

FONTE: Guardia di Finanza

Al fine di migliorare i rapporti di collaborazione e coordinamento tra i Reparti del Corpo e le Autorità di controllo in materia di igiene e sicurezza degli alimenti, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha impartito specifiche direttive per disciplinare tutti i casi in cui le unità operative della Guardia di Finanza, durante lo svolgimento dei servizi istituzionali di polizia economica e finanziaria, acquisiscono elementi e notizie, fonti di prova o indizi relativi alla possibile detenzione per l'immissione sul mercato di alimenti nocivi o rischiosi per la salute.
In tali evenienze, è stato disposto che i Comandi provvedano ad adottare metodologie operative differenziate secondo la necessità o meno di procedere a prelevamento campioni ed analisi merceologiche per l'accertamento di eventuali violazioni.
In particolare:

  • nelle ipotesi in cui l'accertamento della possibile adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari (o la commercializzazione di prodotti nocivi e pericolosi per la salute pubblica) non possa prescindere dal prelevamento e dall'analisi merceologica di appositi campioni da parte delle Autorità preposte ex art. 2 del D.Lgs. 193/2007, i Reparti provvedono a richiedere la collaborazione dei tecnici delle Aziende Sanitarie Locali o delle Province autonome/Regioni/Ministero della Salute più vicini;
  • se i prodotti alimentari sequestrati presentano dei rischi diretti o indiretti per la salute umana, anche solo potenziali, i Comandi Provinciali competenti provvedono a notiziare tempestivamente il Comando Generale, per il successivo inoltro di una segnalazione specifica al Ministero della Salute, attraverso una relazione contenente:
    • una sintetica descrizione dell'attività di servizio;
    • indicazioni sull'AUSL (eventualmente) interessata per le valutazioni tecniche di competenza;
    • la denominazione del prodotto, nome del marchio commerciale;
    • tipologia del prodotto e della confezione;
    • altri elementi identificativi del prodotto (lotto, tempo massimo di conservazione e data di produzione);
    • elementi d'identificazione dello stabilimento di produzione e dell'impresa di distribuzione o somministrazione.


2. Autorità competenti e Laboratori Nazionali di Riferimento

Condividi

  • Facebook
  • Twitter
  • Stampa
  • Invia email


.